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AVVISO DI ACCERTAMENTO

Atto mediante il quale l’ufficio fiscale notifica formalmente un addebito nei confronti del contribuente. L'A., che deve essere sempre motivato, a pena di nullità, anche in osservanza delle disposizioni dello Statuto del contribuente, deve indicare:

  • gli imponibili accertati e le aliquote applicate;
  • le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta;
  • l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni nonché il responsabile del procedimento;
  • le modalità e il termine del pagamento;
  • l’organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere.

La forma dell’avviso di accertamento varia a seconda del tributo cui si riferisce. Da qualche anno è consentita la notifica di un atto di accertamento “unificato” che contiene accertamenti o rettifiche riguardanti più tributi. Giuridicamente gli avvisi rimangono però distinti e sono quindi autonomamente impugnabili.

Voci collegate: Accertamento, ricorso, versamenti, verifiche.

"Dizionario Pratico dei Termini Tributari - IL Linguaggio del Fisco" Agenzia delle Entrate, 30.07.2002

   
 

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